No al contratto di somministrazione con genericità nelle componenti identificative della causale
La Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato che presenta genericità nelle componenti identificative essenziali della causale, dal momento che non risulta possibile effettuare la necessaria verifica di effettività, a causa della mancata indicazione di tempi, modi ed unità lavorative richieste dallo sviluppo del progetto di automazione. Con la Sentenza n. 5342 del 17 marzo 2016 la Suprema Corte ha chiarito che deve ritenersi insufficiente il generico richiamo alla sussistenza delle esigenze di implementazione legate al progetto di automazione, poiché non permette l'accertamento dell'effettività della causale, indispensabile per valutare la legittimità del ricorso alla fattispecie contrattuale.