Niente licenziamento per superamento del comporto per intervento dei benefici della Legge 104
In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito illegittimità del provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto nei confronti del lavoratore che, al termine dell'aspettativa non retribuita, usufruisce dei benefici della Legge n. 104/92 e non si presenta in azienda. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3065 del 17 febbraio 2016, ha precisato che la fruizione dei permessi dovuti alla disabilità non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia o aspettativa, ma esclusivamente l'attualità del rapporto lavorativo.