Niente licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle nuove mansioni
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni diverse dall'inquadramento, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore abbia dato il suo consenso allo svolgimento delle stesse. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24377 del 30 novembre 2015, ha chiarito che l'assegnazione di un lavoratore a mansioni diverse e non superiori a quelle di assunzione costituisce atto giuridico nullo ai sensi dell'art. 2103 c.c. e, pertanto, la sopravvenuta inidoneità alle stesse non può giustificare il recesso del datore. A contrario, la sopravvenuta inutilità delle mansioni di assunzione può rappresentare un diverso motivo di licenziamento.