Niente licenziamento per mancata tempestività della contestazione
Secondo la Corte di Cassazione va annullata con rinvio la sentenza di merito che ritiene legittimo il licenziamento disciplinare nei confronti del rappresentante che non si è recato dal cliente, in quanto l'ulteriore addebito costituisce l'ultima frazione di un'unica condotta integrante il medesimo inadempimento, dopo l'annullamento della precedente sanzione. Con la Sentenza n. 8235 del 26 aprile 2016 viene precisato che la contestazione dell'episodio risulta tardiva e surrettizia, vista l'inidoneità della prima iniziativa disciplinare a determinare l'estinzione del rapporto lavorativo.