Niente licenziamento per l'attività prestata presso terzi durante l'assenza per malattia
In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che durante l'assenza per malattia presta attività lavorativa per terzi, qualora lo stesso dimostri che tale attività non ha compromesso la sua guarigione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4237 del 3 marzo 2015, ha chiarito che il licenziamento è sproporzionato e la condotta del lavoratore merita una sanzione conservativa, vista la scarsa lealtà dello stesso che, se riteneva di essersi completamente rimesso prima della scadenza del periodo di malattia, avrebbe dovuto offrire la propria prestazione al datore e non ad un terzo.