Niente licenziamento del lavoratore per minacce al datore se non previsto dal CCNL
In merito al licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, pur essendo in malattia, si reca al lavoro e si rivolge al datore con frasi minacciose, in quanto il contratto collettivo non prevede tale sanzione per quel tipo di comportamento. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 6165 del 30 marzo 2016, ha sottolineato che se il diverbio non è seguito dalle vie di fatto la sanzione espulsiva risulta sproporzionata se più grave di quella stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Inoltre, i precedenti disciplinari costituiscono soltanto uno dei parametri per la verifica della gravità dell'infrazione e non possono essere utilizzati per dare concretezza ad un addebito del tutto inidoneo ad integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.