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Niente licenziamento del lavoratore per inadeguatezza senza indicazione dei mancati risultati

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo, solo apparentemente dovuto alla soppressione della funzione del dipendente, qualora, in realtà, non sussista nessuna ristrutturazione ed il vero motivo del licenziamento consista nel presunto mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore, risultato inidoneo. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5447 del 18 marzo 2016, ha chiarito che il recesso datoriale per l'inadeguatezza del dipendente non risulta giustificato senza l'indicazione dei risultati che lo stesso avrebbe dovuto raggiungere.

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