Niente imposta di bollo sui certificati anagrafici richiesti dagli studi legali: Risoluzione
Con Risoluzione 18 aprile 2016, n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.In particolare, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 115/2002, i certificati anagrafici, qualora siano richiesti dalle parti processuali, sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, in quanto 'antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali'.