Niente detrazione IVA se il commercialista perde la contabilità del contribuente: Cassazione
Con Ordinanza 13 luglio 2015, n. 14537, la Corte di Cassazione ha precisato che non può beneficiare della detrazione IVA il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione in quanto il proprio commercialista aveva smarrito la contabilità.I Giudici, inoltre, nonostante il contribuente fosse incolpevole della perdita, non hanno ammesso neppure il ricorso a testimoni o presunzioni per recuperare la detrazione, in quanto '[
] incombe sul contribuente non solo l'onere di dimostrare di essersi trovato nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, ma anche l'ulteriore onere di dimostrare di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture mancanti presso i fornitori dei beni o dei servizi. Solo a seguito del positivo superamento di detti oneri trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole [
], autorizza tuttavia il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.'