Mobilità concordata coi sindacati efficace nonostante il vizio della comunicazione
In tema di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la piena efficacia della mobilità concordata coi sindacati, che non risulta invalidata dall'omessa trasmissione da parte del datore di lavoro della comunicazione alla commissione regionale permanente (art. 4 della Legge n. 223/91).In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12122 dell11 giugno 2015, ha chiarito che non ricorre l'inefficacia del licenziamento nell'ipotesi in cui risulta, in concreto, che l'omissione di una delle comunicazioni non ha impedito all'intera procedura, svoltasi correttamente in tutte le sue articolazioni, di raggiungere lo scopo previsto, con l'avallo delle organizzazioni dei lavoratori.