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Licenziamento per superamento del comporto e indicazione delle assenze nella lettera di recesso

Secondo la Corte di Cassazione nell'ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore di lavoro non ha l'onere delle specificazione delle giornate di assenza del dipendente, ma se le indica, non può nel corso del giudizio riferirsi ad un periodo non considerato nel momento del recesso. In particolare, qualora sia stato contestato il superamento del periodo di comporto prolungato con ricaduta, l'addebito non può essere modificato, invocando il superamento di un diverso e minore periodo legato all'ipotesi di comporto breve. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 10252 del 18 maggio 2016, ha sottolineato che, quale garanzia giuridica per il lavoratore, va applicato il principio dell'immodificabilità delle ragioni comunicate a fondamento del provvedimento espulsivo.

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