Licenziamento per il rifiuto di svolgere la prestazione nei locali aziendali
Secondo la Corte di Cassazione è da ritenersi pienamente legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, volendo continuare a svolgere l'attività lavorativa da casa sua, contravviene alle direttive del datore di lavoro e si rifiuta di effettuare la propria prestazione presso i locali aziendali.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, ha sottolineato che la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale e incontra un limite soltanto nelle previsioni in tema di trasferimento del lavoratore, che non rilevano nel caso in esame dal momento che non è ravvisabile un'autonoma unità produttiva dell'impresa presso il domicilio del dipendente.