Licenziamento per il rifiuto al trasferimento presso la sede distaccata dell'azienda
In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che rifiuta di trasferirsi presso la sede distaccata dell'azienda, a nulla rilevando i cambiamenti di mansioni assegnate ed il conseguente demansionamento. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 10468 del 21 maggio 2015, ha precisato che il lavoratore deve adempiere l'obbligo di prendere servizio presso il luogo del distacco e non può rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa nei termini in cui è richiesta, in una sorta di autotutela per una presunta dequalificazione di mansioni. Il dipendente può agire in giudizio per far valere il proprio diritto, ma deve comunque eseguire la prestazione richiestagli.