Licenziamento del lavoratore per il rifiuto di affiancare un superiore
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha legittimato il licenziamento dell'informatore scientifico che aveva rifiutato più volte l'affiancamento di un superiore nello svolgimento delle sue mansioni, disposto dal datore di lavoro. Tale rifiuto, per i giudici, lede il potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e pertanto giustifica il provvedimento espulsivo.La Sentenza n. 3323 pubblicata il 19 febbraio 2015, inoltre, ribadisce il principio secondo il quale qualora il lavoratore abbia adito il collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 Legge n. 300/1970, senza che la controparte si opponga, non può poi riproporre la medesima azione in sede giudiziaria (quando evidentemente l'azione in sede di collegio arbitrale non ha portato i risultati sperati). Così la Corte respinge il ricorso del lavoratore e legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.