La testimonianza dell'investigatore privato non è sufficiente per un licenziamento
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8070 del 21 aprile 2016, ha stabilito che la testimonianza dell'investigatore privato, assunto dall'azienda per controllare un dipendente, che riferisce di un colloquio con una vicina di casa dell'interessato, non è sufficiente a legittimare il licenziamento per giusta causa del lavoratore.Nel caso in specie, un dipendente aveva chiesto un congedo parentale per alcuni giorni. L'investigatore riferisce di aver saputo, da una vicina di casa dell'interessato, che il lavoratore, nel periodo del congedo anziché andare ad assistere i genitori è partito per una vacanza con la compagna. L'azienda ha quindi licenziato per giusta causa il lavoratore, che dopo aver vinto in secondo grado, si vede dar ragione anche dai giudici di Cassazione, che affermano 'la testimonianza de relato dell'investigatore su dichiarazioni rese da persona non identificata né identificabile peraltro riferita da soggetto legato da un rapporto oneroso a favore dell'altra parte e della quale si sconoscono generalità, caratteristiche, qualità ed affidabilità, non è di per sé fonte di prova del fatto da dimostrare'. In sostanza, manca la prova del fatto contestato, e senza di questa il licenziamento non può che essere dichiarato illegittimo.