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La ricevuta di Entratel non comporta l'effettiva acquisizione della dichiarazione: Cassazione

Con Sentenza 8 luglio 2015, n. 14197, la Corte di Cassazione ha precisato che l'acquisizione della dichiarazione dei redditi non si considera automaticamente completata con l'ottenimento della ricevuta generata dal sistema informatico Entratel, ma è necessaria 'l'effettiva e definitiva acquisizione' che, nel caso in cui il file inviato sia stato scartato, non può considerarsi avvenuta. Nel caso in esame, il contribuente contestava l'invio di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo della dichiarazione telematica, la quale, seppur ricevuta dal sistema Entratel, era stata successivamente 'scartata' dall'Ufficio in quanto riportava una 'data non conforme'. Il contribuente non aveva provveduto alla correzione dell'errore (non bloccante) e pertanto, nonostante avesse regolarmente pagato le imposte dovute, i Giudici hanno considerato la dichiarazione come 'omessa'.

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