Intervento del Fondo di garanzia del TFR in caso di impossibilità a procedere all'accertamento del passivo fallimentare
L'INPS, nel Messaggio n. 4302 del 24 giugno 2015, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di intervento del Fondo di garanzia del TFR, nei casi in cui il Tribunale competente decreti di non procedere all'accertamento del passivo fallimentare in quanto risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ai creditori. In questi casi il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato ai sensi dell'art. 2, comma 5, Legge n. 297/1982.Al riguardo l'Istituto chiarisce che, in caso di chiusura della procedura per insufficienza di attivo, quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni la legge fallimentare prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese: in tal caso il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale.