Interposizione fittizia di manodopera: i contributi gravano sul committente
Nel caso di interposizione fittizia di manodopera, l'onere di versare i contributi previdenziali dei lavoratori grava sul committente dell'opera e non anche sull'appaltatore, in quanto la fattispecie di reato porta a considerare i lavoratori quali dipendenti diretti del committente.Così la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 17516 del 3 settembre 2015, ha risolto la causa tra l'INPS e un datore di lavoro, che si era visto recapitare una cartella esattoriale con cui era stato chiesto il pagamento di una somma a titolo di contributi e sanzioni. I giudici della Corte Suprema hanno spiegato che, laddove l'appalto sia artificioso e tale da configurare intermediazione fittizia di manodopera, stante il fatto che i lavoratori sono considerati dipendenti del committente, è su questi che gravano gli oneri contributivi. Inoltre, non può configurarsi responsabilità concorrente dell'appaltatore 'in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dell'INPS nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro'.