Infortunio in itinere: la distanza non va valutata nel caso dell'utilizzo della biciletta
In materia di infortunio in itinere, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7313 pubblicata il 13 aprile 2016, ha affermato che qualora il lavoratore sia vittima di un incidente mentre si sta recando al lavoro in bicicletta, non va tenuto conto solo della distanza da percorrere tra l'abitazione e il luogo di lavoro, ma anche degli 'standard comportamentali' esistenti all'interno della società civile, a maggior ragione, tra l'altro, alla luce della emanazione del 'Collegato ambientale' (Legge n. 221/2015), che incentiva all'uso della bicicletta quale mezzo di mobilità sostenibile.Sulla base di tali considerazioni, pertanto, i giudici della Corte Suprema hanno rinviato la causa al giudice di seconde cure, sostenendo che la scelta della bicicletta per recarsi al lavoro, nonostante la distanza minima tra l'abitazione e il luogo di lavoro, non basta a far ricadere la responsabilità dell'incidente sul lavoratore e pertanto escludere l'infortunio in itinere. Inoltre, nel valutare il criterio di 'necessità' nella scelta del mezzo indicato dall'articolo 12 del D.Lgs n. 38/2000, bisogna tener conto anche di criteri di 'ragionevolezza e normalità', considerando pertanto la disposizione citata quale 'norma elastica', che va interpretata anche in funzione delle esigenze personali del lavoratore e delle tutele allo stesso garantite dalla Costituzione.