Illegittimo il licenziamento dell'apprendista senza prova che la mancata formazione deriva dalle assenze
La Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi illegittimo il licenziamento dell'apprendista, senza la prova che il mancato completamento della formazione derivi dalle assenze per malattia del lavoratore stesso.Queste le conclusioni della Sentenza n. 22624 emanata il 5 novembre 2015, nella quale i giudici della Corte Suprema precisano che 'incombeva sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare che la causa dell'inadempimento dell'obbligo formativo era dipeso esclusivamente dalle assenze della lavoratrice', tanto più alla luce della testimonianza del tutor che aveva di fatto affermato che la formazione consisteva più in 'un'indicazione di carattere generale relativamente ai compiti da svolgere', che non in una vera e propria attività formativa.