Illegittima apposizione del termine: si applica anche all'interinale l'indennità risarcitoria del Collegato Lavoro
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità a forfait (da 2,5 a 12 mensilità) prevista dall'articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, il 'Collegato Lavoro', in caso di conversione del contratto a tempo determinato, spetta anche ai lavoratori illegittimamente inquadrati come lavoratori in somministrazione.Nella Sentenza n. 8286 del 23 aprile 2015 i giudici della Corte Suprema spiegano che l'indennità risarcitoria in parola si applica a tutte le ipotesi di illegittima apposizione del termine ad un contratto e, nel caso particolare del rapporto di lavoro interinale, la nullità del contratto tra somministratore e utilizzatore comporta anche la nullità di quello tra lavoratore e somministratore, con il duplice effetto che, da un lato, il lavoratore è da considerarsi a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del D.Lgs n. 276/2003) e, dall'altro, che il contratto nato come un rapporto a tempo determinato con il somministratore diventa un contratto a tempo indeterminato con l'utilizzatore.