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Il professionista/CAF non è responsabile se l'errore è commesso dal sostituto d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, in occasione degli eventi organizzati recentemente dalla stampa specializzata, ha chiarito, tra l'altro, che la responsabilità del professionista/CAF è esclusa se, dal controllo formale del Mod. 730, emerge che l'errore è stato commesso dal sostituto d'imposta.Come confermato dalle Circolari n. 14/2013 e n. 7/2015, le verifiche a cui è tenuto il professionista/CAF che ha apposto il visto di conformità riguardano:le ritenute e addizionali risultanti dalle CU esibite dal contribuente;gli acconti versati o trattenuti;le deduzioni, le detrazioni e i crediti d'imposta;il riporto dell'eccedenza di credito dalla precedente dichiarazione.Il soggetto che presta assistenza fiscale non è infatti tenuto ad entrare nel merito di quanto dichiarato dal sostituto d'imposta con la CU.Gli uffici quindi contesteranno la violazione direttamente al contribuente (e non all'intermediario) il quale potrà rivalersi in sede civilistica sul sostituto d'imposta.

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