Il contratto di prossimità non può derogare al minimale contributivo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito alla contrattazione collettiva di prossimità (art. 8 del DL n. 138/20119, convertito dalla Legge n. 148/2011). In particolare, viene chiesto se i livelli retributivi fissati dal contratto di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall'art. 1 del DL n. 338/1989.Al riguardo il Ministero chiarisce che il predetto art. 8 consente la realizzazione di specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alla rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione e alla qualità dei contratti di lavoro. Tuttavia nei contenuti di tali specifiche intese, aziendali o territoriali, non è prevista la determinazione dell'imponibile contributivo. Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile comporta l'impossibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi.