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Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale e prestazioni integrative della CIGS

L'INPS, con la Circolare n. 198 del 14 novembre 2016, interviene per fornire indicazioni riguardo i termini di decadenza di 6 mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative connesse ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo anticipate dai datori di lavoro.In particolare, l'Istituto chiarisce che, fermo restando che le prestazioni integrative dei trattamenti di CIGS previsti da accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall'INPS (art. 5, comma 8, D.I. n. 95269), il termine di decadenza di 6 mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo anticipate dalle aziende ai lavoratori è articolato come segue:per le prestazioni integrative di CIGS richieste a partire dal 6 giugno 2016 (data di entrata in vigore del D.I. 95269/2016), o, se richieste antecedentemente, non ancora concluse entro tale data, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del periodo di concessione; se la deliberazione concessiva del Fondo è adottata successivamente alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data della deliberazione;per i trattamenti integrativi su CIGS richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016, il termine di 6 mesi decorre da tale data e, quindi, saranno posti in decadenza eventuali richieste di rimborso successive al 6 dicembre 2016.

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