Esenzione IVA non ammessa per le attività di trasporto di organi e prelievi
Con Sentenza 2 luglio 2015 (C-334/14), la Corte di Giustizia UE ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 13, parte A, paragrafo 1, lett. b) e c), VI Direttiva 77/388/Cee che prevede l'esenzione IVA per cure mediche e prestazioni mediche.Nella fattispecie oggetto della controversia, i giudici hanno precisato che:l'attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a favore di ospedali e laboratori non costituisce 'cure mediche' o 'prestazioni mediche', ai sensi dell'articolo di cui sopra;di conseguenza l'esenzione IVA prevista per le 'cure mediche' e le 'prestazioni mediche' non si applica all'attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana svolta da un soggetto autonomo a favore di cliniche e laboratori.