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Dichiarazione fraudolenta anche per ricevute fiscali attestanti spese mediche/interessi di mutuo fittizi: Sentenza

Con Sentenza 11 febbraio 2016, n. 5703, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di dichiarazione fraudolenta, scatta la punibilità penale indipendentemente dalla tipologia di documento che consenta l'indebita deduzione di costi.Infatti, oltre alle fatture che attestano elementi passivi fittizi, anche le ricevute fiscali di vario genere, ad esempio relative a spese mediche inesistenti o interessi di mutuo fittizi, fanno scattare la punibilità penale di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000.

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