Depenalizzazione di appalto e distacco illeciti
In materia di appalto e distacco illeciti, la Corte di Cassazione ha chiarito che, a seguito dell'intervenuta depenalizzazione ad opera del D.Lgs n. 8/2016, gli stessi sono puniti con la sola sanzione amministrativa, mentre permane reato, punito con l'arresto, lo sfruttamento del lavoro minorile.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 43926 del 18 ottobre 2016, ha sottolineato che il decreto ha depenalizzato l'ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in tema di appalto e distacco (art. 18, comma 5-bis del D.Lgs n. 8/2016), fattispecie punite con la sola pena pecuniaria, e non anche l'ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori.