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Decorrenza contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterale: circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 32 del 22 dicembre 2015, fornisce chiarimenti riguardo la decorrenza della contribuzione ordinaria di finanziamento dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).Come noto la Legge n. 92/2012 ha introdotto l'obbligo di costituire, nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale, fondi di solidarietà bilaterali per garantire ai lavoratori, in caso di crisi aziendale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nei settori in cui fossero già consolidati sistemi di bilateralità, le organizzazioni sindacali potevano procedere all'adeguamento di fondi già esistenti. Il medesimo provvedimento ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora non fossero stipulati gli accordi collettivi volti a istituire i predetti fondi di solidarietà bilaterale, per le imprese dei settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, l'istituzione del Fondo di solidarietà residuale.In particolare, il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 32/2015 interviene per fornire chiarimenti riguardo la decorrenza della contribuzione ordinaria di finanziamento relativamente ai Fondi previgenti, Fondi adeguati e Fondi di nuova istituzione.

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