Congedo parentale e termini di preavviso: il parere del Ministero del Lavoro
La Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 13 dell'11 aprile 2016, fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali ex art. 32 del D.Lgs n. 151/2001 come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 80/2015, nella parte in cui il preavviso minimo ai fini della fruizione del predetto congedo è stato ridotto da 15 a 5 giorni.In particolare viene chiesto se:le previsioni contrattuali facenti riferimento alla previgente disciplina e che quindi prevedono un preavviso minimo di 15 giorni possono comunque ritenersi operative;sia possibile per il datore di lavoro disporre una diversa collocazione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.Per quanto concerne il primo quesito il Ministero del Lavoro chiarisce che sono da ritenere operative le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 80/2015. In ordine al secondo quesito il Ministero, pur ribadendo che la fruizione del congedo parentale è qualificata dalla giurisprudenza quale diritto potestativo, ricorda la possibilità di disciplinarne l'utilizzo, al pari dei permessi ex Lege n. 104/1992, tramite 'accordi da prendere a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia'.