Codici tributo per il versamento della sanzione a seguito di riscossione sospesa per motivi falsi: Risoluzione
Con Risoluzione 22 marzo 2016, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 541, Legge n. 228/2012.In particolare, con l'art. 1, commi da 537 a 543, Legge n. 228/2012, è stata introdotta una particolare procedura, attivabile da parte del contribuente, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 in presenza di specifiche cause, è possibile chiedere all'Agente della riscossione la sospensione della riscossione di quanto iscritto a ruolo. Il comma 541 del citato art. 1, prevede che la produzione di 'documentazione falsa', da parte del contribuente, comporta l'applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di euro 258.Al fine di consentire il versamento della suddetta sanzione e delle somme a titolo di spese di notifica, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:'8117', denominato 'Sanzione amministrativa pecuniaria - articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228';'8118', denominato 'Spese di notifica'.