CIGS: niente riassunzione se mancano le indicazioni per identificare i lavoratori
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25943 del 23 dicembre 2015, ha sostenuto che in mancanza dell'indicazione, all'interno dell'accordo relativo alla collocazione di lavoratori in CIGS, dei livelli di appartenenza, dell'anzianità dei lavoratori, nonché delle mansioni degli stessi, il vincolo di riassunzione posto per il datore di lavoro subentrante di fatto non è vincolante, in quanto non risulta possibile determinare gli elementi dei contratti che si dovrebbero costituire.Infatti, precisa la Corte, in mancanza di tali elementi, nonché dell'elenco dei lavoratori posti in CIGS, risulta impossibile per il datore di lavoro subentrante effettuare una valutazione equa dei lavoratori da riassumere, e pertanto non è censurabile il fatto che questi abbia assunto altri lavoratori, non coinvolti nella CIGS.