Chiusure decise fra azienda e sindacati non compensate con le festività
Secondo la Corte di Cassazione, nonostante l'esistenza di un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali unitarie, non è consentito pagare al lavoratore come festività soppresse le giornate di sospensione dell'attività, in quanto tale sospensione è stabilità per ragioni concernenti la gestione e l'organizzazione dell'impresa. Il pagamento delle festività (nel caso specifico il 1° ed il 4 novembre) è riconosciuto di diritto al lavoratore e, del pari, gli spettano i pagamenti delle giornate in cui il datore ha deciso per sue esigenze di non aprire l'attività.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7572 del 15 aprile 2016, ha sottolineato che l'accordo fra azienda e sindacati non poteva essere redatto, dal momento che si trattava di diritti retributivi, rispetto ai quali occorreva un mandato specifico del lavoratore all'organizzazione sindacale. L'assenza nelle giornate di sospensione dell'attività non è imputabile al dipendente, che si limita ad eseguire un ordine.