Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Chiarimenti in merito alla conservazione elettronica dei documenti fiscali: Risoluzione

Con Risoluzione 25 settembre 2015, n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari.In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, nel caso in cui il conservatore dei documenti informatici sia un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, non vi è obbligo di comunicarne gli estremi identificativi all'Amministrazione Finanziaria (tramite il Mod. AA7/10 o Mod. AA9/12), considerando anche che detti dati sono riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione. Il D.M. 17 giugno 2014 ha stabilito, invece, che il contribuente:deve comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari in relazione al periodo di imposta di riferimento tramite la compilazione del rigo RS140 del Mod. UNICO PF (ovvero dei righi RS104 e RS40, rispettivamente dei Modd. UNICO SC e SP);in caso di controlli, può esibire i documenti conservati anche per via telematica, fermo restando che deve renderli leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo o informatico presso la propria sede ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto.

Condividi questa news