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Cassazione: nullo il trasferimento se l'invalidità esiste ma non c'è fruizione della 'Legge 104'

Con la Sentenza n. 22421 del 3 novembre 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla disciplina del trasferimento della sede di lavoro ed in particolare alla sua legittimità in relazione all'invalidità del convivente del lavoratore.Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che il trasferimento risulta illegittimo nel caso in cui il lavoratore, pur convivendo con la madre invalida al 100%, non abbia fatto richiesta di fruizione dei permessi per assistenza disabili previsti dalla Legge n. 104/1992.

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