Cassazione: licenziamento illegittimo se rifiutando il trasferimento si rinuncia a mansioni superiori
Con Sentenza n. 14829 del 15 luglio 2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'illegittimità del licenziamento in caso di trasferimento della sede abituale della prestazione lavorativa.In particolare, la Suprema Corte ha sentenziato come illegittimo il licenziamento di una dipendente che, aveva sì rifiutato il trasferimento, ma si era resa disponibile a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle previste per il suo inquadramento, pur di mantenere la sede abituale di lavoro.