Beneficio 'prima casa' anche se il contribuente vende l'immobile e ne riceve uno in donazione
Con Sentenza 13 novembre 2015, n. 23219, la Cassazione ha stabilito che il contribuente che vende l'immobile prima dei cinque anni e ne acquista un altro a titolo non oneroso ma per donazione non perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa.La Corte ha già avuto occasione di precisare che il punto n. 4 della Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 riconosce espressamente l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti; lo stesso punto stabilisce infatti che per il mantenimento dell'agevolazione debba procedersi 'all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale'.Inoltre, l'art. 7, Legge n. 448/1998 riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento intraquinquiennale con successivo acquisto entro l'anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito; tale credito ha senso solo se il beneficio 'prima casa' può mantenersi anche nel caso in cui l'acquisto della nuova abitazione (entro un anno dalla vendita della prima abitazione) possa essere gratuito.