Assolvimento diritti doganali, Nota delle Dogane
Con Nota 25 gennaio, n. 8044, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che l'assegno circolare per l'assolvimento dei diritti doganali è una modalità residuale applicabile solo a casi specifici.In particolare il documento di prassi chiarisce che per gli adempimenti doganali è considerato prioritario il pagamento tramite bonifico bancario o postale mentre l'utilizzo dell'assegno circolare è consentito solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altri strumenti per motivi riconducibili al caso concreto o per ragioni tecniche/giuridiche.