Appalto con i mezzi del committente: lecito se l'apporto dell'appaltatore è comunque tale da configurare rischio d'impresa
L'interposizione fittizia di manodopera può essere esclusa anche nel caso in cui l'appaltatore utilizzi mezzi o strumenti di proprietà del committente, se questi assumono rilevanza modesta rispetto al valore della lavorazione apportato da chi esegue il lavoro che conseguentemente si assume un vero rischio d'impresa.È questo il principio che emerge dalla Sentenza n. 17287 emanata dalla Corte di Cassazione il 28 agosto 2015. Nel caso in specie, la Suprema Corte ritiene non soddisfatto il principio suesposto, con la conseguenza che l'appalto, di fatto, costituisce il reato di interposizione fittizia di manodopera, con l'ulteriore risultato che il committente dell'opera è tenuto a risarcire il lavoratore dell'azienda appaltatrice per l'infortunio verificatosi durante le lavorazioni.