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Ambito di applicazione Fondo di solidarietà residuale: ulteriori indicazioni dell'INPS

L'INPS, con la Circolare n. 79 del 16 aprile 2015, interviene nuovamente in materia di obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale, ridefinendone l'ambito di applicazione a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro.In particolare:viene ribadito che le imprese operanti nel settore dell'artigianato (CSC 4.XX.XX) che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti della Legge n. 92/2012 ('Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato'), non sono comprese nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale. Inoltre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, viene reso noto che non rientrano nel campo di applicazione del Fondo residuale anche le Confederazioni del settore artigiano e le società di servizio alle imprese associate dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale;sono escluse dal campo di applicazione del Fondo residuale le Università non statali legalmente riconosciute;relativamente alle imprese, sia pubbliche che private, esercenti attività di trasporto viene precisato che sono tenute all'iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese non esercenti attività di trasporto pubblico, classificate con CSC 1.15.01 con c.a. '1D', e CSC 1.15.03 senza CA '2B' o '3G';a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Interpello n. 5 del 6 marzo 2015), riguardo l'obbligo di versamento al Fondo Residuale per i lavoratori svantaggiati da parte delle le cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991, l'Istituto precisa che le predette imprese non dovranno versare la contribuzione di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale in corrispondenza dei codici Tipo contribuzione '19' e Tipo contribuzione '29'. L'Istituto fornisce istruzioni operative in merito all'eventuale recupero di contribuzione erroneamente versata.

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